Art. 23. Commissione giudicatrice di esame 1. Presso la giunta regionale e' istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 21, comma 2, lettere b), c) e d), composta dal seguenti membri: un dirigente della giunta regionale da essa designato, con funzioni di presidente; tre docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie di esame. 2. La commissione esaminatrice e' integrata da: a) due docenti nelle lingue estere oggetto di esame, i quali partecipano ai lavori della commissione in relazione alle lingue estere oggetto di esame per ciascun candidato; b) due rappresentanti designati dalle associazioni piu' rappresentative a livello regionale delle agenzie di viaggio. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della regione Toscana con qualifica non inferiore a quella direttiva, designato dalla giunta regionale. 4. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 5. La commissione giudicatrice e' nominata con deliberazione della giunta regionale, resta in carica per la durata di tre anni e puo' essere confermata solo per un altro triennio; essa procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta l'anno, qualora vi siano richieste. 6. Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti almeno i componenti di cui al comma 1 e, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui al comma 2, lettera a). 7. Ai componenti la commissione e al segretario spettano i compensi previsti per le commissioni giudicatrici di esame dei concorsi di ammissione del personale regionale, nei limiti indicati dall'art. 36 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.