Art. 23.
                  Commissione giudicatrice di esame
 
   1.  Presso  la  giunta  regionale  e'  istituita  una  commissione
giudicatrice di esame per l'accertamento dei requisiti  professionali
di  cui  all'art.  21,  comma  2,  lettere  b), c) e d), composta dal
seguenti membri:
    un dirigente  della  giunta  regionale  da  essa  designato,  con
funzioni di presidente;
    tre docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie di esame.
   2. La commissione esaminatrice e' integrata da:
     a)  due  docenti  nelle  lingue estere oggetto di esame, i quali
partecipano ai lavori della  commissione  in  relazione  alle  lingue
estere oggetto di esame per ciascun candidato;
     b)   due   rappresentanti   designati  dalle  associazioni  piu'
rappresentative a livello regionale delle agenzie di viaggio.
   3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte  da  un
dipendente della regione Toscana con qualifica non inferiore a quella
direttiva, designato dalla giunta regionale.
   4. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione
viene nominato un membro supplente.
   5. La commissione giudicatrice e' nominata con deliberazione della
giunta  regionale,  resta  in carica per la durata di tre anni e puo'
essere  confermata  solo  per  un  altro   triennio;   essa   procede
all'espletamento  delle  prove  di  esame  almeno  una  volta l'anno,
qualora vi siano richieste.
   6. Le sedute della commissione sono valide qualora siano  presenti
almeno  i  componenti  di  cui  al  comma  1 e, in sede di esame e di
valutazione di ciascun candidato, quelli di cui al comma  2,  lettera
a).
   7.  Ai  componenti  la  commissione  e  al  segretario  spettano i
compensi previsti  per  le  commissioni  giudicatrici  di  esame  dei
concorsi  di  ammissione del personale regionale, nei limiti indicati
dall'art. 36 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.