Art. 26. Associazioni senza scopo di lucro 1. E' istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale che, senza l'autorizzazione di cui all'art. 5, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attivita' di organizzazione e realizzazione di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalita' ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a 10.000 ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attivita' continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. 3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla giunta regionale, nella quale sia specificato: a) la sede legale dell'associazione; b) le complete generalita' del legale rappresentante dell'associazione. 4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; b) atto sostitutivo di notorieta' a firma del legale rappresentante nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per la iscrizione all'albo. 5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 4 deve essere integrata con l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse. 6. Le associazioni gia' iscritte all'albo regionale di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, nonche' le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 26 giugno 1993, n. 28, sono iscritte a domanda all'albo regionale di cui al comma 1. A tal fine, le predette associazioni o organizzazioni devono possedere i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; la domanda di iscrizione deve contenere i dati di cui al comma 3, nonche' la certificazione di cui al comma 4, limitatamente agli elementi di cui la Regione non sia gia' venuta in possesso al fini rispettivamente della iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 36/90 o al registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/93. 7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attivita' devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione. 8. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1 sono curati dalla giunta regionale. L'iscrizione, che deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, o la cancellazione, nonche' ogni variazione concernente i dati di cui ai commi 3 e 4, sono disposte con deliberazione della giunta regionale. 9. I soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attivita' disciplinate dalla presente legge alla provincia nel cui territorio e' situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale, specificando: a) le complete generalita' e la cittadinanza del legale rappresentante, nonche' il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni; b) le complete generalita' della persona che, ai sensi del comma 13, assume la responsabilita' organizzativa delle attivita'; c) le attivita' che si intendono esercitare. 10. Alla comunicazione di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione: a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale; b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonche' il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti in data non anteriore a tre mesi, del rappresentante legale; c) polizza assicurativa di responsabilita' civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attivita' indicate nella comunicazione, secondo lo schema tipo definito dalla giunta regionale. La provincia accerta d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui al comma 1. 11. I soggetti di cui al comma 2 e comma 5 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 9 o delle certificazioni di cui al comma 10. La provincia sospende lo svolgimento delle attivita', fino alla eliminazione delle irregolarita', qualora: la comunicazione, ovvero la documentazione, risulti insufficiente o incompleta; dalla documentazione di cui al comma 10, lettera b), emerga a carico dell'interessato un elemento penalmente rilevante; non risulti l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 1; vengano meno uno o piu' requisiti soggettivi o oggettivi di cui alla comunicazione o alla documentazione; siano accertate irregolarita' nello svolgimento delle attivita'. La provincia ordina la cessazione delle attivita' in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di munirsi della polizza assicurativa di cui al comma 10, lettera c), ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarita' nello svolgimento delle attivita'; in presenza di tale ordine di cessazione l'associazione non puo' tornare a svolgere le attivita' prima di un anno. 12. I soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 devono inviare alla provincia, prima di realizzare ogni singola iniziativa, copia del programma relativo al viaggio o soggiorno, alla gita o escursione, con la indicazione degli elementi di cui all'art. 16, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), n), o), nonche' degli estremi della polizza assicurativa di cui al precedente comma 10, lettera c). 13. Il responsabile organizzativo delle attivita' esercitate dai soggetti di cui al comma 2 deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici istituito ai sensi dell'art. 25 della presente legge. Tale soggetto e' responsabile organizzativo anche delle attivita' esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui al precedente comma 5; l'attivita' del responsabile organizzativo, che puo' essere svolta da un socio, e' incompatibile con l'attivita' di responsabile organizzativo di altra associazione. 14. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, nonche' da parte di istituti scolastici, e' consentita purche' le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a 10 giorni. Il predetto numero di iniziative puo' essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle 24 ore, purche', nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attivita' consentiti. Il soggetto organizzatore e' tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema-tipo definito dalla giunta regionale. Il soggetto organizzatore e' altresi' tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla provincia, specificando, tra l'altro, la natura del sodalizio, il tipo di attivita', l'assenza di scopo di lucro della iniziativa e il responsabile dell'iniziativa, secondo uno schema-tipo di comunicazione definito dalla giunta regionale. La provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attivita' di cui al presente comma; sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione; salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ordina la cessazione di ulteriori attivita' quando accerti che il viaggio, il soggiorno, la gita o l'escursione siano stati effettuati senza detta assicurazione.