Art. 28.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  Fermo  restando quanto previsto dal codice penale, e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  L.  1.500.000  a   L.
9.000.000:
     a)  chiunque  intraprenda o svolga alcuna delle attivita' di cui
all'art. 3 della presente legge senza avere  ottenuto  la  prescritta
autorizzazione della provincia;
     b)  chiunque  contravvenga  alle disposizioni previste dall'art.
29;
     c) chiunque contravvenga alle  disposizioni  previste  dall'art.
13;
     d)  l'associazione  iscritta  all'albo  di  cui  all'art. 26 che
effettui le attivita' ivi consentite  in  favore  di  non  associati,
ovvero  contravvenga all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa
di cui al medesimo art. 26, comma 10, lettera c).
   2. E' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  L.
500.000 a L. 3.000.000:
     a)  chiunque  pubblichi  e/o  diffonda  programmi  di viaggio in
contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti
dall'art.  16,  non  conformi  alla  bozza  di  stampa  inviata  alla
provincia  o non adeguati ai rilievi della provincia medesima, ovvero
violi  il  contenuto  dei  predetti  programmi  nell'esecuzione   del
contratto di viaggio;
     b)  chiunque  svolga  attivita'  di direttore tecnico, ovvero di
responsabile organizzativo di cui all'art. 26, comma 13, senza essere
iscritto all'albo regionale di cui all'art. 25;
     c) colui che non  presti  effettivamente  la  propria  esclusiva
attivita' presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere direttore
tecnico   ad   ogni   effetto   di   legge,  ovvero  il  responsabile
organizzativo che violi le norme di cui all'art. 26, comma 13;
     d) il titolare che non osservi l'orario di  apertura  comunicato
alla provincia;
     e)  l'associazione,  iscritta  all'albo  di cui all'art. 26, che
effettui le attivita' ivi consentite senza la comunicazione di cui al
medesimo art. 26, comma 9, ovvero senza  la  preventiva  trasmissione
alla provincia del programma di cui all'art. 26, comma 12;
     f)  il  soggetto organizzatore di cui all'art. 26, comma 14, che
contravvenga agli obblighi ivi previsti;
     g) il titolare  di  agenzia  di  viaggio  non  autorizzato  alla
vendita  diretta al pubblico, che contravvenga agli obblighi previsti
dall'art. 12, comma 2;
     h) il titolare di  agenzia  di  viaggio  che  contravvenga  agli
obblighi  previsti dall'art. 5, comma 5, ovvero dall'art. 9, comma 7,
ovvero dall'art. 18, ovvero dall'art. 21, comma 5 o comma 6;
     i) chiunque contravvenga all'obbligo di cui all'art. 17.
   3. Le sanzioni pecuniarie previste ai commi 1 e 2 sono raddoppiate
quando colui che abbia commesso una  delle  infrazioni  di  cui  alla
presente   legge,   accertata   con   ordinanza-ingiunzione  divenuta
inoppugnabile  o  con  sentenza  definitiva,  ne  commette  un'altra,
ancorche' diversa, nei due anni successivi.
   4.  Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, e quando
trattasi di sanzioni applicate al titolare, la provincia procede alla
revoca dell'autorizzazione:
     a)  qualora  venga accertata per la seconda volta in tre anni la
violazione di cui al precedente comma 1, lettera c);
     b) qualora il soggetto cui sia stata applicata una  sanzione  di
cui   al   comma   precedente  commetta  altra  infrazione  nell'anno
successivo.
   5. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni
di cui alla presente legge sono effettuati secondo  le  procedure  di
cui alla legge 21 novembre 1981 n. 689.
   6.  Le  province  utilizzano  le  somme  direttamente introitate a
seguito dell'applicazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste   dal  presente  articolo  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative in materia turistica.