Art. 28. Sanzioni amministrative 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 9.000.000: a) chiunque intraprenda o svolga alcuna delle attivita' di cui all'art. 3 della presente legge senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione della provincia; b) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 29; c) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 13; d) l'associazione iscritta all'albo di cui all'art. 26 che effettui le attivita' ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravvenga all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al medesimo art. 26, comma 10, lettera c). 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000: a) chiunque pubblichi e/o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall'art. 16, non conformi alla bozza di stampa inviata alla provincia o non adeguati ai rilievi della provincia medesima, ovvero violi il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio; b) chiunque svolga attivita' di direttore tecnico, ovvero di responsabile organizzativo di cui all'art. 26, comma 13, senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 25; c) colui che non presti effettivamente la propria esclusiva attivita' presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere direttore tecnico ad ogni effetto di legge, ovvero il responsabile organizzativo che violi le norme di cui all'art. 26, comma 13; d) il titolare che non osservi l'orario di apertura comunicato alla provincia; e) l'associazione, iscritta all'albo di cui all'art. 26, che effettui le attivita' ivi consentite senza la comunicazione di cui al medesimo art. 26, comma 9, ovvero senza la preventiva trasmissione alla provincia del programma di cui all'art. 26, comma 12; f) il soggetto organizzatore di cui all'art. 26, comma 14, che contravvenga agli obblighi ivi previsti; g) il titolare di agenzia di viaggio non autorizzato alla vendita diretta al pubblico, che contravvenga agli obblighi previsti dall'art. 12, comma 2; h) il titolare di agenzia di viaggio che contravvenga agli obblighi previsti dall'art. 5, comma 5, ovvero dall'art. 9, comma 7, ovvero dall'art. 18, ovvero dall'art. 21, comma 5 o comma 6; i) chiunque contravvenga all'obbligo di cui all'art. 17. 3. Le sanzioni pecuniarie previste ai commi 1 e 2 sono raddoppiate quando colui che abbia commesso una delle infrazioni di cui alla presente legge, accertata con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva, ne commette un'altra, ancorche' diversa, nei due anni successivi. 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, e quando trattasi di sanzioni applicate al titolare, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione: a) qualora venga accertata per la seconda volta in tre anni la violazione di cui al precedente comma 1, lettera c); b) qualora il soggetto cui sia stata applicata una sanzione di cui al comma precedente commetta altra infrazione nell'anno successivo. 5. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981 n. 689. 6. Le province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.