Art. 29. Uffici di biglietteria 1. Non e' soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonche' delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purche' l'attivita' delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese dovranno essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge. 2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attivita' si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.