Art. 3. Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attivita' tipiche: a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta; b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, con vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni organizzati dalla impresa medesima e/o da parte di una delle imprese di cui alla lett. a); c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alle lettere a) e b). 2. Nell'esercizio delle attivita' tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' ai sensi della direttiva n. 90/314/C.E.E. del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"; le agenzie di viaggio svolgono altresi', ai sensi della medesima C.C.V. e della direttiva n. 90/314/CEE, singole attivita' preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio. 3. Rientrano tra le attivita' di cui al comma precedente: a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero; b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di citta' con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi delle norme vigenti; c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attivita' di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto; d) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonche' l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri. 4. Le agenzie di viaggio di cui al precedente comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui al successivo art. 26, purche' si tratti di viaggi collettivi "tutto compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a 20.