Art. 9. Contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione deve indicare espressamente: la denominazione dell'agenzia di viaggio; il titolare, persona fisica o societa'; per le societa', l'autorizzazione deve altresi' indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale della societa' e il legale rappresentante della medesima; l'attivita' autorizzata, tra quelle di cui all'art. 3, comma 1; il direttore tecnico; l'ubicazione dei locali di esercizio. 2. Nella autorizzazione viene altresi' annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La provincia da' notizia dell'avvenuta apertura di una agenzia succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale, per la relativa annotazione nella autorizzazione della agenzia principale. 3. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla denominazione o ragione sociale della societa', all'attivita' autorizzata, alla ubicazione dei locali di esercizio in comune di altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni, comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento della autorizzazione mediante annotazione. In ogni caso la provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione, ovvero alla annotazione delle modificazioni, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge relativi alla modifica stessa. 4. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia della autorizzazione all'esercizio, con l'indicazione delle attivita' autorizzate.