Art. 2. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 1. All'art. 3 e' aggiunto il seguente terzo comma: "I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni che abbiamo effettuato l'opzione per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza sono comunque assoggettati d'ufficio all'erogazione di cui al primo comma". 2. "Il primo comma dell'art. 25 e' modificato sopprimendo le parole "fino ad un massimo di 10 mensilita'". 3. Il terzo comma dell'art. 25 e' modificato sopprimendo le parole "fino alla concorrenza di 10 mensilita' comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione gia' percepita".