Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi allocati sul capitolo 00100 del Bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 8 febbraio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1993 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 1 febbraio 1994.