Art. 5.
 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dalla presente legge si fa fronte, per
l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi  allocati
sul  capitolo  00100  del Bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli
per gli esercizi successivi.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 8 febbraio 1994
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il  29
dicembre  1993  ed  e' stata vistata dal commissario del Governo il 1
febbraio 1994.