(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 24 del 18 marzo 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in armonia con i principi della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge 8 giugno 1990, n. 142, identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto; individua e organizza le azioni intese a favorire la migliore ospitalita' ai visitatori della Regione, offrendo le possibilita' di una fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto; definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, integrate nella generale gestione, conservazione, manutenzione e corretto uso delle risorse ambientali, storiche e artistiche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge definisce le funzioni della Regione, delle province, dei comuni, delle aziende di promozione turistica e degli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo.