Art. 11. Azienda di promozione turistica 1. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2 e' istituita una azienda di promozione turistica (APT). 2. L'azienda di promuzione turistica e' persona giuridica pubblica, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Essa ha il compito di promuovere e incrementare il movimento turistico nell'ambito del proprio territorio, nel quadro della programmazione e delle direttive della giunta regionale. 3. L'azienda in particolare: a) esercita attivita' di promozione, informazione, accoglienza e assistenza turistica; b) favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, delle risorse paesagistiche e storico-artistiche dell'area in cui opera; c) effettua, anche in collaborazione con i comuni, la rilevazione dei dati relativi alla ricettivita', al movimento turistico e alle iniziative che valorizzano le risorse turistiche locali; d) partecipa alle strutture associate di cui all'art. 24. 4. L'azienda puo' altresi' provvedere alla gestione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico, nonche' alla loro eventuale realizzazione in concorso con comuni e altri soggetti pubblici e privati.