Art. 11.
                   Azienda di promozione turistica
 
   1.  In  ciascuno  degli  ambiti  territoriali di cui all'art. 2 e'
istituita una azienda di promozione turistica (APT).
   2.  L'azienda  di  promuzione  turistica  e'   persona   giuridica
pubblica, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Essa ha il
compito   di   promuovere   e  incrementare  il  movimento  turistico
nell'ambito del proprio territorio, nel quadro della programmazione e
delle direttive della giunta regionale.
   3. L'azienda in particolare:
     a) esercita attivita' di promozione, informazione, accoglienza e
assistenza turistica;
     b) favorisce la conoscenza e  la  valorizzazione  delle  risorse
turistiche,   delle   risorse   paesagistiche   e  storico-artistiche
dell'area in cui opera;
     c)  effettua,  anche  in  collaborazione  con   i   comuni,   la
rilevazione   dei  dati  relativi  alla  ricettivita',  al  movimento
turistico e alle iniziative che  valorizzano  le  risorse  turistiche
locali;
     d) partecipa alle strutture associate di cui all'art. 24.
   4.   L'azienda   puo'  altresi'  provvedere  alla  gestione  e  al
miglioramento di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse
turistico, nonche' alla loro eventuale realizzazione in concorso  con
comuni e altri soggetti pubblici e privati.