Art. 17. Conferenza permanente del turismo 1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attivita' turistiche nell'ambito territoriale di competenza, presso ogni azienda e' istituita la conferenza permanente del turismo. 2. La conferenza e' composta da: a) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nel territorio di competenza dell'azienda designati dalla assemblea dei sindaci convocati dal sindaco del comune dove ha sede l'azienda; b) un rappresentante della comunita' montana operante nel territorio di competenza o, qualora si tratti di piu' comunita', un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle comunita' montane interessate, convocata dal presidente della comunita' ove ha sede l'azienda. Nel caso non sia operante alcuna comunita' si provvede alla designazione di un ulteriore rappresentante dei comuni; c) un rappresentante designato dalla provincia; d) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio di competenza dell'azienda; e) un rappresentante concordato fra le associazioni degli operatori turistici delle attivita' complementari o professionali, operanti nel territorio dell'azienda; f) un rappresentante concordato fra le organizzazioni sindacali operanti nel territorio di competenza dell'azienda; g) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooper- ative operanti nel territorio di competenza dell'azienda; h) un rappresentante concordato fra le associazioni del tempo libero iscritte nel registro di cui all'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 operanti nel territorio di competenza dell'azienda; i) un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio; l) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; m) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale dell'azienda; n) un rappresentante degli enti teatrali e/o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale dell'azienda; o) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere d), e) , f), g), h), i), l), o) sono scelti fra esperti del settore turistico. 4. La conferenza e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. 5. Per la costituzione della conferenza, il presidente della giunta regionale invita gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nei sessanta giorni successivi. La conferenza e' comunque validamente costituita con la designazione di almeno la meta' dei componenti previsti. In prima applicazione della presente legge il presidente della giunta regionale convoca la prima seduta e insedia i componenti. 6. La conferenza delibera validamente con almeno la meta' piu' uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti. 7. La conferenza nella prima seduta elegge il presidente tra i suoi componenti. 8. Ai componenti della conferenza competono il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni. 9. La conferenza: a) formula proposte al consiglio d'amministrazione per la predisposizione del piano annuale di attivita' dell'azienda; b) formula proposte in merito alla istituzione degli uffici di Informazione e accoglienza turistica; c) esprime parere sul piano annuale di cui alla lettera a); d) esprime parere sul bilancio preventivo, sulle partecipazioni e sulla istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica rispettivamente di cui alle lettere b) , f) e h) del comma 4 dell'art. 13. 10. I pareri di cui al comma 9 sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Decorso tale termine il consiglio di amministrazione procede all'adozione dei provvedimenti di competenza. I provvedimenti del consiglio di amministrazione, adottati in difformita' dal parere della conferenza, devono essere motivati. 11. Nelle more della costituzione della conferenza il consiglio di amministrazione procede comunque all'adozione dei provvedimenti di competenza.