Art. 19. P e r s o n a l e 1. La giunta regionale, in relazione alle presenze turistiche registrate, al numero di IAT presenti ed ai servizi eventualmente gestiti, definisce i criteri per la determinazione del fabbisogno di personale e per l'organizzazione dell'azienda. 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali. 3. Al personale dell'azienda si applicano le norme contrattuali relative al personale regionale. 4. Al personale si applicano il trattamento di quiescenza e il re- gime previdenziale dei dipendenti regionali. 5. La gestione degli stipendi e del trattamento previdenziale del personale dell'azienda e' curata dalla Regione mediante apposita convenzione.