Art. 19.
                          P e r s o n a l e
 
   1.  La  giunta  regionale,  in  relazione alle presenze turistiche
registrate, al numero di IAT presenti  ed  ai  servizi  eventualmente
gestiti,  definisce i criteri per la determinazione del fabbisogno di
personale e per l'organizzazione dell'azienda.
   2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico  dei  dipendenti
sono   equiparati  a  tutti  gli  effetti  a  quelli  dei  dipendenti
regionali.
   3. Al personale dell'azienda si applicano  le  norme  contrattuali
relative al personale regionale.
   4. Al personale si applicano il trattamento di quiescenza e il re-
gime previdenziale dei dipendenti regionali.
   5.  La gestione degli stipendi e del trattamento previdenziale del
personale dell'azienda e'  curata  dalla  Regione  mediante  apposita
convenzione.