Art. 21.
                        Vigilanza e controllo
 
   1.  La  vigilanza e il controllo sulle attivita' dell'azienda sono
svolti dalla giunta regionale in conformita' alla legge regionale  18
dicembre 1993, n. 53.
   2. In particolate, sono sottoposti al controllo:
     a) sotto il profilo della legittimita' e del merito:
     1) il piano annuale di attivita';
     2)  il  bilancio  preventivo  annuale e pluriennale, le relative
variazioni ed il conto consuntivo;
     3) i regolamenti di organizzazione, del personale  e  le  piante
organiche;
     4) l'acquisto e l'alienazione di immobili;
     5) la partecipazione a strutture associate;
     6)  gli  atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu' di
tre anni;
     b) sotto il profilo della legittimita':
     1)  i  provvedimenti  concernenti  lo  stato  giuridico   e   il
trattamento   economico   del  personale,  nonche'  le  assunzioni  a
qualsiasi titolo di personale;
     2) la progettazione e l'appalto  di  opere  o  di  forniture  di
valore unitario superiore a lire cento milioni;
     3) le convenzioni con istituti di credito;
     4)  le  attivita'  di  consulenza,  studio e ricerca nell'ambito
delle finalita' istituzionali dell'azienda.