Art. 21. Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e il controllo sulle attivita' dell'azienda sono svolti dalla giunta regionale in conformita' alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53. 2. In particolate, sono sottoposti al controllo: a) sotto il profilo della legittimita' e del merito: 1) il piano annuale di attivita'; 2) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo; 3) i regolamenti di organizzazione, del personale e le piante organiche; 4) l'acquisto e l'alienazione di immobili; 5) la partecipazione a strutture associate; 6) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu' di tre anni; b) sotto il profilo della legittimita': 1) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonche' le assunzioni a qualsiasi titolo di personale; 2) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a lire cento milioni; 3) le convenzioni con istituti di credito; 4) le attivita' di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalita' istituzionali dell'azienda.