Art. 23.
              Fondo per il finanziamento delle aziende
                       di promozione turistica
 
   1.   E'   istituito   nel  bilancio  regionale  un  fondo  per  il
finanziamento delle  aziende  di  promozione  turistica  destinato  a
concorrere al finanziamento complessivo delle attivita' e delle spese
di funzionamento delle aziende.
   2.  In  tale  fondo  confluiscono  i proventi da tributi erariali,
comprese le somme sostitutive della imposta  di  soggiorno  soppressa
con  il  decreto  legge  2  marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24
aprile 1989, n.  144.  L'ammontare  dei  finanziamenti  regionali  da
destinare  alle  aziende  e'  determinato, per ogni esercizio, con la
legge di bilancio.
   3. La ripartizione del fondo e' disposta con  deliberazione  della
giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione  consiliare,
tenuto  conto  del  piano  annuale  di  attivita',   delle   presenze
turistiche,  dei posti letto nelle strutture ricettive e degli uffici
di informazione e assistenza turistica (IAT) attivati dalle aziende.
   4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge di bilancio, eroga un  primo  acconto  del  fondo,  nella
misura del 50 per cento, e successivamente, il saldo con la procedura
di cui al comma 3.
   5.  L'azienda assicura il proprio funzionamento e l'attuazione del
programma annuale di attivita' mediante gli stanziamenti di  bilancio
e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio.