Art. 23. Fondo per il finanziamento delle aziende di promozione turistica 1. E' istituito nel bilancio regionale un fondo per il finanziamento delle aziende di promozione turistica destinato a concorrere al finanziamento complessivo delle attivita' e delle spese di funzionamento delle aziende. 2. In tale fondo confluiscono i proventi da tributi erariali, comprese le somme sostitutive della imposta di soggiorno soppressa con il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. L'ammontare dei finanziamenti regionali da destinare alle aziende e' determinato, per ogni esercizio, con la legge di bilancio. 3. La ripartizione del fondo e' disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto del piano annuale di attivita', delle presenze turistiche, dei posti letto nelle strutture ricettive e degli uffici di informazione e assistenza turistica (IAT) attivati dalle aziende. 4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, eroga un primo acconto del fondo, nella misura del 50 per cento, e successivamente, il saldo con la procedura di cui al comma 3. 5. L'azienda assicura il proprio funzionamento e l'attuazione del programma annuale di attivita' mediante gli stanziamenti di bilancio e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio.