Art. 24. Interventi per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico 1. Per conferire maggiore efficacia alla promozione dell'offerta turistica regionale in Italia e all'estero, per ciascuno dei settori di cui all'art. 8, la Regione favorisce e incentiva la costituzione di una struttura associata tra le imprese di cui al comma 1 dell'art. 13. A tali strutture associate possono altresi' partecipare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti fieristici, le aziende di promozione turistica, le societa' aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro loco, nonche' altri enti pubblici e privati interessati al settore. 2. Le imprese che partecipano alle strutture associate di cui al comma 1, non possono essere in numero inferiore a centocinquanta, ridotte a quaranta per il settore di cui alla lettera f) dell'art. 8; la quota di partecipazione non puo' superare il 20 per cento del capitale sociale. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere la possibilita' di adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, le strutture associate svolgono le seguenti attivita': a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi; b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni promozionali, nonche' produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo pubblicitario; c) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.