Art. 29.
                     Soppressione delle aziende
 
   1.  Le  aziende  di promozione turistica, istituite ai sensi della
legge regionale 2 aprile  1985,  n.  28,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  sono  soppresse a decorrere dalla data di insediamento
del commissario straordinario di cui al comma 2. Fino a tale  data  i
commissari   in   carica  assicurano  la  continuita'  dell'ordinaria
amministrazione. I  commissari  accertano  lo  stato  di  consistenza
patrimoniale  delle  aziende, redigono l'inventario dei beni mobili e
immobili, delle entrate di natura tributaria ed extratributaria e una
relazione delle situazioni giuridiche attive e passive pendenti,  ivi
comprese  quelle  relative  al  personale  dipendente.  Consegnano  i
documenti della gestione  in  atto  al  commissario  straordinario  e
redigono  un  verbale  che  deve  essere sottoscritto da entrambi. Il
verbale e' trasmesso alla giunta regionale.
   2. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, la giunta regionale nomina per ciascuna delle aziende
istituite  ai  sensi  dell'art.  11  un commissario straordinario che
provvede  alla  gestione  dell'azienda  sino   all'insediamento   del
consiglio  di  amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.
Al commissario straordinario compete l'indennita' di  carica  mensile
prevista  per il presidente dell'azienda dal comma 4 dell'art. 14. Le
aziende subentrano nella titolarita' dei beni mobili  ed  immobili  e
delle situazioni giuridiche attive e passive delle aziende soppresse,
all'interno del medesimo ambito territoriale, ivi compresi i rapporti
concernenti  il personale dipendente in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge.
   3.  In  fase  transitoria,  fino   alla   nomina   del   direttore
dell'azienda  ai sensi dell'art. 20, le relative funzioni sono svolte
dal direttore dell'azienda di promozione turistica soppressa  che  ha
registrato  il  maggior  numero  di presenze turistiche nel corso del
1992.
   4. In fase transitoria, fino alla nomina del collegio dei revisori
dei conti ai sensi dell'art. 16, le relative funzioni sono svolte dal
collegio dei revisori dei conti in carica, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, presso l'azienda di promozione turistica
soppressa  che ha registrato il maggior numero di presenze turistiche
nel 1992.