Art. 3.
                       Funzioni della Regione
 
   1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
     a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di
interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
     b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria  e
complessiva del turismo veneto;
     c)  promozione,  sostegno  e incentivazione, anche attraverso le
aziende di promozione turistica e strutture associate di cui all'art.
24,  dei  diversi  settori  dell'offerta   turistica   presenti   nel
territorio;
     d) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle
informazioni  concernenti  la domanda e l'offerta turistica regionale
in tutte le loro articolazioni;
     e) controllo sugli atti e vigilanza sull'attivita' delle aziende
di promozione turistica;
     f)   verifica   dell'efficacia   ed    efficienza    dell'azione
promozionale  delle  strutture  associate,  di  cui  all'art. 24, per
quanto attiene le attivita' finanziate dalla Regione.
   2.  Per  l'attivita'  di  programmazione  e  coordinamento   delle
iniziative  regionali  di  promozione  turistica  e'  costituito, con
funzioni consultive, un comitato del quale fanno parte  i  presidenti
delle  strutture  associate  di  cui all'art. 24 e i presidenti delle
aziende  di  promozione  turistica.  Il  comitato  e'   convocato   e
presieduto dall'Assessore regionale al turismo.