Art. 3. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie; b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto; c) promozione, sostegno e incentivazione, anche attraverso le aziende di promozione turistica e strutture associate di cui all'art. 24, dei diversi settori dell'offerta turistica presenti nel territorio; d) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni; e) controllo sugli atti e vigilanza sull'attivita' delle aziende di promozione turistica; f) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate, di cui all'art. 24, per quanto attiene le attivita' finanziate dalla Regione. 2. Per l'attivita' di programmazione e coordinamento delle iniziative regionali di promozione turistica e' costituito, con funzioni consultive, un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all'art. 24 e i presidenti delle aziende di promozione turistica. Il comitato e' convocato e presieduto dall'Assessore regionale al turismo.