Art. 31. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno autorizzati a partire dall'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modifiche e integrazioni: a) al capitolo 31054 che assume la seguente nuova denominazione "Fondo per il finanziamento della azienda di promozione turistica"; b) al capitolo 31055 "Assegnazione alle aziende di promozione turistica in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno" per la iscrizione di eventuali assegnazioni statali sulle finalita' della presente legge; c) al capitolo 31024 "Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia e all'estero".