Art. 4. Strumenti di programmazione turistica regionale 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, attraverso il programma di promozione turistica di cui all'art. 5 e il piano esecutivo di cui all'art. 6. 2. Il programma e il piano di cui agli articoli 5 e 6 sono comunicati agli organi competenti dello Stato e all'Ente nazionale italiano per il turismo per le previste intese ai sensi dell'art. 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.