Art. 4.
           Strumenti di programmazione turistica regionale
 
   1.   La   Regione   esercita   le  funzioni  di  programmazione  e
coordinamento di cui  alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  3,
attraverso  il  programma di promozione turistica di cui all'art. 5 e
il piano esecutivo di cui all'art. 6.
   2. Il programma e il piano  di  cui  agli  articoli  5  e  6  sono
comunicati  agli  organi  competenti dello Stato e all'Ente nazionale
italiano per il turismo per le previste intese ai sensi  dell'art.  6
della legge 11 ottobre 1990, n. 292.