Art. 5.
             Programma di promozione turistica triennale
 
   1.  Il  consiglio  regionale  approva,  su  proposta  della giunta
regionale, il programma di promozione turistica. Il programma, avente
validita' triennale, individua:
     a)  gli  obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato
della domanda turistica in Italia e all'estero  e  le  previsioni  di
spesa relative a ciascuna area;
     b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun settore
turistico, di diverse tipologie, con particolare riferimento a:
     1) turismo fieristico, d'affari e congressuale;
     2)  turismo  ambientale,  naturalistico, della salute e all'aria
aperta;
     3) turismo culturale e religioso;
     4) turismo scolastico, sportivo e della terza eta';
     c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
   2. una quota  dei  fondi  disponibili  nel  bilancio  pluriennale,
destinati  all'attivita'  di  promozione  turistica, e' riservata: in
misura non inferiore al 50 per cento al  finanziamento  dei  progetti
per la promozione settoriale, presentati dalle strutture associate di
cui  all'art.  24;  in  misura  non  superiore al 30 per cento per il
finanziamento della promozione dell'immagine unitaria  e  complessiva
del turismo regionale.
   3.  La  giunta  regionale predispone, entro il 31 maggio dell'anno
antecedente il triennio di riferimento, il programma sulla base anche
delle proposte formulate dalle province e dalle aziende di promozione
turistica e lo trasmette al  consiglio  regionale.  Il  programma  e'
approvato entro il 31 luglio dello stesso anno.
   4.  La  giunta  regionale al termine di ogni triennio, presenta al
consiglio regionale con la nuova proposta di programma una  relazione
sui risultati ottenuti nel triennio precedente.