Art. 5. Programma di promozione turistica triennale 1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il programma di promozione turistica. Il programma, avente validita' triennale, individua: a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa relative a ciascuna area; b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun settore turistico, di diverse tipologie, con particolare riferimento a: 1) turismo fieristico, d'affari e congressuale; 2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta; 3) turismo culturale e religioso; 4) turismo scolastico, sportivo e della terza eta'; c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. 2. una quota dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale, destinati all'attivita' di promozione turistica, e' riservata: in misura non inferiore al 50 per cento al finanziamento dei progetti per la promozione settoriale, presentati dalle strutture associate di cui all'art. 24; in misura non superiore al 30 per cento per il finanziamento della promozione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo regionale. 3. La giunta regionale predispone, entro il 31 maggio dell'anno antecedente il triennio di riferimento, il programma sulla base anche delle proposte formulate dalle province e dalle aziende di promozione turistica e lo trasmette al consiglio regionale. Il programma e' approvato entro il 31 luglio dello stesso anno. 4. La giunta regionale al termine di ogni triennio, presenta al consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati ottenuti nel triennio precedente.