Art. 2.
                             Decorrenza
 
   1. La disposizione di cui al comma 3  dell'art.  115  della  legge
regionale  10  giugno  1991,  n.  12, come modificato dall'art. 1, si
applica ai collocamenti a riposo che decorrono da data  successiva  a
quella di entrata in vigore della presente legge.