IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Sono istituiti, in applicazione dei decreti legislativi n.  249  e
n.  253  del  6  marzo  1992, i settori elencati nell'allegato A alla
presente legge.
   Alla  copertura dei posti di responsabilita' dei settori di cui al
precedente comma si provvede, entro novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  ai  sensi  dell'art.  38 della legge
regionale n. 14/1988, mediante mobilita' di personale  dirigente  del
ruolo della giunta regionale.
   La  dotazione  organica  dei  dirigenti  della  giunta  regionale,
fissata dalle leggi regionali  nn.  11/1987,  55/1990  e  13/1991  in
trecentosei  unita',  e'  aumentata di sei unita', pari al numero dei
settori di cui al primo comma.