IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono istituiti, in applicazione dei decreti legislativi n. 249 e n. 253 del 6 marzo 1992, i settori elencati nell'allegato A alla presente legge. Alla copertura dei posti di responsabilita' dei settori di cui al precedente comma si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 14/1988, mediante mobilita' di personale dirigente del ruolo della giunta regionale. La dotazione organica dei dirigenti della giunta regionale, fissata dalle leggi regionali nn. 11/1987, 55/1990 e 13/1991 in trecentosei unita', e' aumentata di sei unita', pari al numero dei settori di cui al primo comma.