Art. 2. L'art. 12 della legge regionale n. 11/1987 e' cosi' modificato: "L'ufficio e' istituito come ulteriore articolazione funzionale dei servizi, o come diretta articolazione dei settori, per lo svolgimento di attivita' attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specifica dei compiti necessita di una particolare struttura organizzativa snella ed omogenea. L'individuazione dei compiti degli uffici e la loro distribuzione fra i settori o i servizi sono determinate dalla giunta regionale". L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 11/1987 e' cosi' modificato: "La dotazione organica e relative qualifiche funzionali del personale da assegnare agli uffici e' deliberata dalla giunta regionale nei limiti della dotazione organica dei settori o dei servizi cui essi appartengono".