Art. 2.
 
   L'art. 12 della legge regionale n. 11/1987 e' cosi' modificato:
    "L'ufficio e' istituito come ulteriore  articolazione  funzionale
dei  servizi,  o  come  diretta  articolazione  dei  settori,  per lo
svolgimento di attivita' attinenti a materia monodisciplinare che, in
relazione alla specifica dei compiti  necessita  di  una  particolare
struttura organizzativa snella ed omogenea.
   L'individuazione  dei compiti degli uffici e la loro distribuzione
fra i settori o i servizi sono determinate dalla giunta regionale".
   L'ultimo comma dell'art. 8 della legge  regionale  n.  11/1987  e'
cosi' modificato:
    "La  dotazione  organica  e  relative  qualifiche  funzionali del
personale  da  assegnare  agli  uffici  e'  deliberata  dalla  giunta
regionale  nei  limiti  della  dotazione  organica  dei settori o dei
servizi cui essi appartengono".