Art. 3. I settori di cui al precedente art. 1 e gli altri settori e posizioni di ricerca dell'organizzazione regionale si articolano nei servizi ed uffici determinati, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, secondo comma della legge regionale n. 11/1987, nell'allegato B alla presente legge, che sostituisce la vigente determinazione di servizi ed uffici fissata dalla giunta regionale con deliberazione n. 935 del 22 marzo 1993. Alla copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici di cui al precedente comma si provvede, a domanda o d'ufficio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante mobilita' di personale del ruolo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 14/1988 per i servizi e dell'art. 26 della legge regionale n. 11/1987 per gli uffici.