Art. 3.
 
   I settori di cui al precedente  art.  1  e  gli  altri  settori  e
posizioni  di ricerca dell'organizzazione regionale si articolano nei
servizi ed uffici determinati, in deroga a quanto previsto  dall'art.
8,  secondo  comma  della legge regionale n. 11/1987, nell'allegato B
alla presente legge, che sostituisce  la  vigente  determinazione  di
servizi ed uffici fissata dalla giunta regionale con deliberazione n.
935 del 22 marzo 1993.
   Alla  copertura  dei  posti  di  responsabile  dei servizi e degli
uffici di cui al precedente comma si provvede, a domanda o d'ufficio,
entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,
mediante  mobilita' di personale del ruolo della giunta regionale, ai
sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 14/1988 per i  servizi  e
dell'art. 26 della legge regionale n. 11/1987 per gli uffici.