Art. 4. Per ogni struttura a livello di ufficio e' provvisoriamente stabilita, fino all'entrata in vigore delle norme regionali di cui al successivo art. 7, una dotazione organica di quattro unita', di cui almeno una appartenente alla qualifica funzionale settima o sesta e le altre appartenenti a qualifiche inferiori, che saranno assegnate secondo le modalita' indicate nei successivi commi terzo, quarto e quinto. Detta dotazione organica, ferme restando le modalita' di assegnazione di cui ai successivi commi puo' essere modificata, per particolari esigenze e sempre in via provvisoria, dalla giunta regionale. L'assegnazione del personale di cui ai commi precedenti avviene, in via prioritaria, mediante mobilita' di personale appartenente al ruolo ordinario della giunta regionale. Puo' altresi' esservi trasferito personale appartenente ai contingenti speciali del ruolo della giunta regionale. Detto personale dovra' presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al presidente della giunta. All'upo sara' formulata apposita graduatoria ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge regionale n. 14/1988. Qualora, ultimate le operazioni di mobilita' nell'ambito del ruolo della giunta regionale, rimangano posti vacanti, potra' essere trasferito, a domanda ed in conformita' alle disposizioni vigenti, personale appartenente al ruolo del consiglio regionale e, successivamente, personale appartenente al ruolo di enti strumentali della regione, purche' in possesso della qualifica e del profilo professionale richiesti per il posto da coprire.