Art. 4.
 
   Per  ogni  struttura  a  livello  di  ufficio  e' provvisoriamente
stabilita, fino all'entrata in vigore delle norme regionali di cui al
successivo art. 7, una dotazione organica di quattro unita',  di  cui
almeno  una  appartenente alla qualifica funzionale settima o sesta e
le altre appartenenti a qualifiche inferiori, che  saranno  assegnate
secondo  le  modalita'  indicate nei successivi commi terzo, quarto e
quinto.
   Detta   dotazione   organica,   ferme  restando  le  modalita'  di
assegnazione di cui ai successivi commi puo' essere  modificata,  per
particolari  esigenze  e  sempre  in  via  provvisoria,  dalla giunta
regionale.
   L'assegnazione del personale di cui ai commi  precedenti  avviene,
in  via  prioritaria, mediante mobilita' di personale appartenente al
ruolo ordinario della giunta regionale.
   Puo'  altresi'  esservi  trasferito  personale   appartenente   ai
contingenti   speciali   del  ruolo  della  giunta  regionale.  Detto
personale dovra' presentare, entro e non oltre  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al
presidente della giunta. All'upo sara' formulata apposita graduatoria
ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge regionale n. 14/1988.
   Qualora, ultimate le operazioni di mobilita' nell'ambito del ruolo
della  giunta  regionale,  rimangano  posti  vacanti,  potra'  essere
trasferito,  a  domanda  ed in conformita' alle disposizioni vigenti,
personale  appartenente  al  ruolo   del   consiglio   regionale   e,
successivamente,  personale appartenente al ruolo di enti strumentali
della regione, purche' in possesso  della  qualifica  e  del  profilo
professionale richiesti per il posto da coprire.