Art. 7.
 
   Le   disposizioni   della  presente  legge  hanno  efficacia  fino
all'entrata  in  vigore  delle  norme  regionali  applicative   degli
articoli  30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificati
dal decreto legislativo n. 470/1993, e dell'art.  3  della  legge  n.
537/1993.