Art. 8. Con decreti del presidente della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno nominati due commissari straordinari, per ogni adempimento connesso all'avvio delle strutture istituite nelle nuove provincie. I compiti specifici dei commissari, nonche' la nomina di eventuali sub-commissari da prescegliere tra i dirigenti o i funzionari del ruolo della giunta regionale, saranno stabiliti con i decreti di nomina.