Art. 8.
 
   Con  decreti  del  presidente della giunta regionale, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  verranno  nominati  due  commissari  straordinari,  per  ogni
adempimento connesso all'avvio delle strutture istituite nelle  nuove
provincie.
   I compiti specifici dei commissari, nonche' la nomina di eventuali
sub-commissari  da  prescegliere  tra  i dirigenti o i funzionari del
ruolo della giunta regionale, saranno  stabiliti  con  i  decreti  di
nomina.