Art. 9.
 
   All'onere  finanziario  derivante  dalla  presente  legge si fara'
fronte con i fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 8  della
legge   16   maggio   1970,   n.  281,  definendo  la  compatibilita'
finanziaria, nell'esercizio  1994  e  successivi,  con  la  legge  di
approvazione  del  bilancio  della  regione  e  con  l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 21 marzo 1994
 
                               RHODIO
 
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   (Omissis).