Art. 9. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fara' fronte con i fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendo la compatibilita' finanziaria, nell'esercizio 1994 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 21 marzo 1994 RHODIO ---------- (Omissis).