Art. 10.
                   Primo insediamento degli organi
                          degli enti parco
 
   1. Ai fini del primo insediamento degli organi degli enti-parco si
applicano le seguenti disposizioni:
     a) fino alla pubblicazione dello Statuto, la comunita' del parco
e' presieduta e convocata dal sindaco del comune in cui hanno sede  i
consorzi di gestione dei parchi gia' istituiti con le leggi regionali
13  dicembre  1979,  n.  61  e  5  giugno  1975,  n.  65 e successive
modificazioni.  La  prima  riunione  della  comunita'  del  parco  e'
convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge;
     b)  le  designazioni  di  cui  all'art.  5 e 6 per la nomina del
presidente e dei componenti il consiglio direttivo, devono  pervenire
alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto;
il  consiglio  provvede  alla  nomina  del presidente e del consiglio
direttivo nei trenta giorni successivi; si  applicano,  nel  caso  le
nomine  non  siano  state  deliberate  almeno  tre giorni prima della
scadenza del predetto termine  di  trenta  giorni,  l'art.  2  quarto
comma, e l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61;
     c)  il  collegio dei revisori e' costituito entro novanta giorni
dalla pubblicazione dello Statuto; si applicano, nel caso  le  nomine
non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del
predetto  termine,  l'art.  2,  quarto  comma, e l'art. 3 della legge
regionale 30 dicembre 1992, n. 61; qualora a tale  data  il  registro
dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  88,  non sia ancora operativo, la nomina dei membri di competenza
regionale e' effettuata tra soggetti che rivestono da  almeno  cinque
anni  la  qualifica di dirigente della Regione o degli enti locali ed
in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per l'iscrizione al registro
medesimo, nel rispetto della  legge  di  disciplina  delle  attivita'
extra-impiego dei dipendenti della regione Toscana;
     d)  il  comitato  scientifico  e' nominato entro sessanta giorni
dalla costituzione del consiglio direttivo; se il consiglio direttivo
non procede alla nomina del comitato scientifico  almeno  tre  giorni
prima   della   scadenza  del  predetto  termine,  la  competenza  e'
trasferita al presidente del parco, il quale deve comunque provvedere
entro tale termine.