Art. 10. Primo insediamento degli organi degli enti parco 1. Ai fini del primo insediamento degli organi degli enti-parco si applicano le seguenti disposizioni: a) fino alla pubblicazione dello Statuto, la comunita' del parco e' presieduta e convocata dal sindaco del comune in cui hanno sede i consorzi di gestione dei parchi gia' istituiti con le leggi regionali 13 dicembre 1979, n. 61 e 5 giugno 1975, n. 65 e successive modificazioni. La prima riunione della comunita' del parco e' convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge; b) le designazioni di cui all'art. 5 e 6 per la nomina del presidente e dei componenti il consiglio direttivo, devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto; il consiglio provvede alla nomina del presidente e del consiglio direttivo nei trenta giorni successivi; si applicano, nel caso le nomine non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine di trenta giorni, l'art. 2 quarto comma, e l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61; c) il collegio dei revisori e' costituito entro novanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto; si applicano, nel caso le nomine non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, l'art. 2, quarto comma, e l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61; qualora a tale data il registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non sia ancora operativo, la nomina dei membri di competenza regionale e' effettuata tra soggetti che rivestono da almeno cinque anni la qualifica di dirigente della Regione o degli enti locali ed in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro medesimo, nel rispetto della legge di disciplina delle attivita' extra-impiego dei dipendenti della regione Toscana; d) il comitato scientifico e' nominato entro sessanta giorni dalla costituzione del consiglio direttivo; se il consiglio direttivo non procede alla nomina del comitato scientifico almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, la competenza e' trasferita al presidente del parco, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.