Art. 11. Durata in carica e rinnovo degli organi dell'ente e del comitato scientifico e indennita' 1. Gli organi dell'ente e il comitato scientifico durano in carica quattro anni decorrenti dalla nomina e sono rinnovati a norma della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 o della disciplina organica emanata ai sensi dell'art. 1 della predetta legge. 2. L'ente parco determina l'ammontare dell'indennita' mensile di carica spettante al presidente, ai componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori nonche' l'ammontare dell'indennita' di presenza spettante ai componenti del comitato scientifico e della comunita' del parco.