Art. 11.
         Durata in carica e rinnovo degli organi dell'ente e
                del comitato scientifico e indennita'
 
   1. Gli organi dell'ente e il comitato scientifico durano in carica
quattro anni decorrenti dalla nomina e sono rinnovati a  norma  della
legge  regionale  30 dicembre 1992, n. 61 o della disciplina organica
emanata ai sensi dell'art. 1 della predetta legge.
   2. L'ente parco determina l'ammontare dell'indennita'  mensile  di
carica spettante al presidente, ai componenti del consiglio direttivo
e  del  collegio  dei revisori nonche' l'ammontare dell'indennita' di
presenza spettante ai componenti del  comitato  scientifico  e  della
comunita' del parco.