Art. 13.
                         Piano per il parco
 
   1. I piani territoriali di coordinamento del parco regionale della
Maremma   e   del  parco  regionale  di  Migliarino,  San  Rossore  e
Massaciuccoli, gia' approvati, rispettivamente, con deliberazione del
consiglio regionale 28 luglio 1977, n. 431 e 12 dicembre 1989, n. 616
e  successive  modificazioni,  sono  strumenti  di  attuazione  delle
finalita'  dei  parchi  medesimi, ai sensi dell'art. 25, primo comma,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed assumono la  denominazione  di
piano per il parco.
   2.  Essi hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e
sostituiscono i  piani  paesistici,  territoriali  e  urbanistici  di
qualsiasi  livello  ed  hanno  efficacia di dichiarazione di pubblico
generale  interesse,  di  urgenza  e  di  indifferibilita'  per   gli
interventi in esso previsti.
   3.  Le  aree  contigue  di  cui all'art. 32 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 sono individuate dai piani per il parco di cui al  comma
1 ed ivi definite aree esterne.
   4.  Per  le  aree contigue di cui al comma 3, i piani per il parco
dettano, per le materie di cui all'art. 32, comma 1, legge 6 dicembre
1991, n. 394 specifiche direttive cui debbono uniformarsi le  diverse
discipline  e  i  regolamenti  degli enti locali anche al fine di una
efficace tutela delle aree interne al parco.
   5. Le disposizioni di cui al comma 4  sono  adottate  sentiti  gli
enti  locali  interessati; qualora non vi sia accordo, la delibera di
adozione del piano deve darne atto.
   6. Le disposizioni del piano del parco  regionale  di  Migliarino,
San   Rossore   e   Massaciuccoli,  nelle  aree  contigue  al  parco,
limitatamente alle materie paesaggistiche, urbanistiche ed  edilizie,
si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti
urbanistici locali.