Art. 13. Piano per il parco 1. I piani territoriali di coordinamento del parco regionale della Maremma e del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, gia' approvati, rispettivamente, con deliberazione del consiglio regionale 28 luglio 1977, n. 431 e 12 dicembre 1989, n. 616 e successive modificazioni, sono strumenti di attuazione delle finalita' dei parchi medesimi, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed assumono la denominazione di piano per il parco. 2. Essi hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilita' per gli interventi in esso previsti. 3. Le aree contigue di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono individuate dai piani per il parco di cui al comma 1 ed ivi definite aree esterne. 4. Per le aree contigue di cui al comma 3, i piani per il parco dettano, per le materie di cui all'art. 32, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394 specifiche direttive cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono adottate sentiti gli enti locali interessati; qualora non vi sia accordo, la delibera di adozione del piano deve darne atto. 6. Le disposizioni del piano del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, nelle aree contigue al parco, limitatamente alle materie paesaggistiche, urbanistiche ed edilizie, si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici locali.