Art. 15. Regolamento del parco 1. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, gli enti dei parchi regionali di cui alla presente legge adottano, nel rispetto del piano per il parco, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco. A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il regolamento e' adottato tenuto conto dei regolamenti d'uso dei parchi vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali vengono sostituiti dal regolamento di cui al presente articolo. 2. Il regolamento e' adottato dal consiglio direttivo, previo parere della comunita' del parco e del comitato scientifico, ed e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta. Si applica a tal fine il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni. 3. Scaduti i termini di cui al primo comma, la giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento e' adottato dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla scadenza del termine, ed e' approvato dal consiglio regionale ai sensi del precedente comma. 4. Il regolamento acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.