Art. 15.
                        Regolamento del parco
 
   1.  Entro  sei  mesi dall'approvazione dello Statuto, gli enti dei
parchi regionali di cui alla presente legge  adottano,  nel  rispetto
del  piano  per  il  parco, un regolamento che disciplina l'esercizio
delle attivita' consentite entro il territorio  del  parco.  A  detto
regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo,
terzo,  quarto  e quinto dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n.
394. Il regolamento e' adottato tenuto conto  dei  regolamenti  d'uso
dei  parchi  vigenti  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge, i quali vengono sostituiti dal regolamento di cui al  presente
articolo.
   2.  Il  regolamento  e'  adottato  dal consiglio direttivo, previo
parere della comunita' del parco e del comitato  scientifico,  ed  e'
approvato  dal  consiglio  regionale,  su  proposta  della giunta. Si
applica a  tal  fine  il  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge
regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.
   3.  Scaduti  i  termini di cui al primo comma, la giunta regionale
diffida l'ente inadempiente  ad  adottare  il  regolamento  entro  un
ulteriore   congruo   termine,   decorso   inutilmente  il  quale  il
regolamento e'  adottato  dalla  giunta  regionale  entro  centoventi
giorni  dalla  scadenza  del  termine,  ed e' approvato dal consiglio
regionale ai sensi del precedente comma.
   4. Il regolamento acquista efficacia  dopo  novanta  giorni  dalla
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione. Entro tale
termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le  disposizioni
del  regolamento  del  parco  prevalgono  su quelle degli enti locali
tenuti alla loro applicazione.