Art. 16.
                          Piani di gestione
 
   1. Nel quadro delle indicazioni dei piani  per  i  parchi  di  cui
all'art.  13 e del regolamento di cui all'art. 15 gli enti perseguono
le finalita' istitutive del parco attraverso piani di gestione aventi
efficacia  di  piani  particolareggiati.  Essi   interessano   l'area
soggetta  al  piano  del parco e devono contenere l'indicazione della
loro durata.
   2. I piani di gestione  sono  adottati  dal  consiglio  direttivo,
previo  parere  della comunita' del parco e del comitato scientifico.
Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, e' depositato presso
le segreterie dei comuni  e  delle  province  i  cui  territori  sono
ricompresi  nell'area  del  parco,  per  la  durata di trenta giorni,
durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione.
   3.  L'effettuato  deposito  e'  reso  noto  al  pubblico  mediante
inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
   4.  Fino  a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito
potranno essere presentate opposizioni e osservazioni.  Scaduto  tale
termine, il consiglio direttivo approva i piani di gestione.