Art. 16. Piani di gestione 1. Nel quadro delle indicazioni dei piani per i parchi di cui all'art. 13 e del regolamento di cui all'art. 15 gli enti perseguono le finalita' istitutive del parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. Essi interessano l'area soggetta al piano del parco e devono contenere l'indicazione della loro durata. 2. I piani di gestione sono adottati dal consiglio direttivo, previo parere della comunita' del parco e del comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, e' depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. 3. L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale termine, il consiglio direttivo approva i piani di gestione.