Art. 21. Espropriazione 1. L'ente parco, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 richiede al comune competente l'espropriazione di terreni e di immobili necessari per la realizzazione delle finalita' del parco. 2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.