Art. 21.
                           Espropriazione
 
   1. L'ente parco, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1984, n.
50 richiede al comune competente l'espropriazione  di  terreni  e  di
immobili necessari per la realizzazione delle finalita' del parco.
   2.  I  terreni  ed  i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente,
fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.