Art. 29.
                          V i g i l a n z a
 
   1.  La  vigilanza  sull'osservanza  degli  obblighi  e dei divieti
previsti dalla presente legge, dal piano per il parco, dai  piani  di
gestione,  dal  regolamento  e  da ogni altra disposizione degli enti
parco  e'  affidata  al  personale   di   sorveglianza   del   parco,
appositamente  individuato  nel  regolamento  e nella pianta organica
dell'ente  cui  attribuire  funzioni  di  guardia  giurata  a   norma
dell'art.  138  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
   2. Sono inoltre incaricati di far rispettare  la  presente  legge,
tutti  i  soggetti  cui  sono  attribuiti  poteri  di  accertamento e
contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi  vigenti,
nonche' gli ufficiali ed agenti del Corpo forestale dello Stato, pre-
via  stipulazione  di  apposita  convenzione  ai  sensi dell'art. 27,
secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   3. Restano ferme le funzioni di  vigilanza  esercitate  dal  Corpo
agenti di vigilanza, antincendio e protezione civile dei consorzi dei
parchi, ai cui operatori e' stata riconosciuta la qualifica di agenti
di  pubblica sicurezza. A tali operatori si applicano le disposizioni
di cui alla legge regionale 9 marzo 1989, n. 17, concernente le norme
in materia di polizia municipale.