Art. 29. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione degli enti parco e' affidata al personale di sorveglianza del parco, appositamente individuato nel regolamento e nella pianta organica dell'ente cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, nonche' gli ufficiali ed agenti del Corpo forestale dello Stato, pre- via stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Restano ferme le funzioni di vigilanza esercitate dal Corpo agenti di vigilanza, antincendio e protezione civile dei consorzi dei parchi, ai cui operatori e' stata riconosciuta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1989, n. 17, concernente le norme in materia di polizia municipale.