Art. 32.
                          Norma transitoria
 
   1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente  legge
il   consiglio   regionale,  su  proposta  della  giunta,  nomina  un
commissario straordinario per la gestione transitoria del parco della
Maremma e un commissario straordinario per  la  gestione  transitoria
del   parco   di  Migliarino,  San  Rossore  e  Massaciuccoli.  Detti
commissari svolgono i loro compiti secondo le norme  contenute  nelle
leggi regionali 5 giugno 1975, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61 e suc-
cessive   modificazioni   ed  avvalendosi  dei  comitati  scientifici
istituiti in base alle suddette leggi.
   2. I suddetti commissari  provvedono  altresi'  a  predisporre  lo
stato  di  consistenza  dei  beni  di  proprieta'  dei  consorzi,  la
ricognizione dei rapporti attivi e passivi e l'elenco  del  personale
dei  consorzi  con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento
economico, sulla carriera pregressa.
   3. A far data dalla nomina dei commissari straordinari, dei parchi
di cui alla presente legge cessano di esercitare le proprie  funzioni
i presidenti, l'assemblea ed il consiglio dei parchi istituiti con le
leggi regionali di cui al precedente comma.
   4.  Alla  data  di  pubblicazione  dello  Statuto  degli enti sono
abrogati gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13  e  14  della
legge regionale 5 giugno 1975, n. 65 e gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,  11,  12,  13,  14, 15, 16 e 17 della legge regionale 13 dicembre
1979, n. 61 e successive modificazioni e sono  soppressi  i  consorzi
istituiti  in  base alle stesse leggi regionali. I rapporti giuridici
pendenti, i beni e il personale dei  consorzi  sono  trasferiti  agli
enti-parco;  a  tal  fine  gli  atti  di  cui  al  secondo comma sono
sottoscritti dal commissario straordinario e dal presidente dell'ente
parco e costituiscono titolo per le volture catastali dei beni.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 16 marzo 1994.
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il  22
febbraio  1994  ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 12
marzo 1994.