Art. 7.
                         Comunita' del parco
 
   1. La comunita' del parco e' composta dai sindaci dei comuni e dai
presidenti  delle  province nei cui territori sono ricomprese le aree
del parco medesimo, ciascuno con la rappresentativita' prevista dallo
Statuto.
   2. La comunita' del parco, oltre alle  attribuzioni  di  cui  agli
articoli  2,  5  e  6,  svolge  funzioni consultive e propositive per
l'ente. In particolare esprime parere sulle modifiche  allo  Statuto,
sul  regolamento  e  sul  piano del parco, sui piani di gestione, sul
bilancio e sul  conto  consuntivo.  La  comunita'  del  parco  adotta
altresi'  il piano di sviluppo economico e sociale del parco e vigila
sulla sua attuazione.