Art. 7. Comunita' del parco 1. La comunita' del parco e' composta dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province nei cui territori sono ricomprese le aree del parco medesimo, ciascuno con la rappresentativita' prevista dallo Statuto. 2. La comunita' del parco, oltre alle attribuzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, svolge funzioni consultive e propositive per l'ente. In particolare esprime parere sulle modifiche allo Statuto, sul regolamento e sul piano del parco, sui piani di gestione, sul bilancio e sul conto consuntivo. La comunita' del parco adotta altresi' il piano di sviluppo economico e sociale del parco e vigila sulla sua attuazione.