Art. 9.
                        Comitato scientifico
 
   1.  Al fine di garantire all'amministrazione del parco un adeguato
supporto tecnico-scientifico, e' istituito  il  comitato  scientifico
del parco.
   2.  Il  comitato  scientifico  e' composto da un numero di esperti
determinato dallo Statuto del parco  ed  e'  nominato  dal  consiglio
direttivo  dell'ente,  in  modo da assicurare la presenza di adeguate
competenze  per  i  vari  settori   delle   scienze   naturalistiche,
ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi segnalati
dalle  Universita'  degli  studi  con sede in Toscana e dal consiglio
nazionale delle ricerche fra i docenti delle facolta' scientifiche.
   3. Il comitato  scientifico  esercita  i  compiti  previsti  dallo
Statuto  e,  in  particolare,  provvede ad esprimere in rapporto alle
proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il  parco,  sul
regolamento,  sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico-
sociale e, a richiesta degli organi dell'ente  e  del  direttore,  su
ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del
comitato.
   4.  Il  comitato  scientifico  propone  iniziative  in  materia di
ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.