Art. 9. Comitato scientifico 1. Al fine di garantire all'amministrazione del parco un adeguato supporto tecnico-scientifico, e' istituito il comitato scientifico del parco. 2. Il comitato scientifico e' composto da un numero di esperti determinato dallo Statuto del parco ed e' nominato dal consiglio direttivo dell'ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi segnalati dalle Universita' degli studi con sede in Toscana e dal consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facolta' scientifiche. 3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare, provvede ad esprimere in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il parco, sul regolamento, sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico- sociale e, a richiesta degli organi dell'ente e del direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del comitato. 4. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.