IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visti  gli  articoli  8,  n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo  unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino Alto Adige;
   Vista la legge provinciale 7 agosto 1978, n.  27  come  modificata
dall'art.  23  della  legge  provinciale  1 febbraio 1993 n. 3 e eome
modificata da ultimo dall'art. 8 della legge provinciale 3  settembre
1993, n. 23;
   Visto  il  testo  del  regolamento  di  attuazione  approvato  con
deliberazione n. 12613 di data  21  settembre  1992  ed  emanato  con
decreto  del  presidente  della giunta provinciale 22 ottobre 1992 n.
15-68/Leg.;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n.  16886  del  19
novembre  1993  concernente  la  modifica  del  citato regolamento di
attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978 n. 27,  emanato  con
D.P.G.P. 22 ottobre 1992 n. 15-68/Leg.;
 
                              Decreta:
 
   1. Di approvare il nuovo testo del regolamento di attuazione della
legge  provinciale  7  agosto  1978 n. 27 concernente l'utilizzazione
degli edifici scolastici di proprieta' della  provincia,  delle  loro
attrezzature  e  spazi  verdi  da  Parte delle comunita', per le loro
attivita' culturali, sociali,  civili  e  di  tempo  libero  come  da
allegato, parte integrante del presente decreto.
   2.   Di   dare   atto   che  l'art.  16  del  regolamento  dispone
l'abrogazione del testo del regolamento  di  attuazione  della  legge
provinciale 7 agosto 1978, n. 27 approvato con deliberazione n. 12613
di  data 21 settembre 1992 e emanato con decreto del presidente della
giunta provinciale 22 ottobre 1992 n. 15-68/Leg.
   3. Di dare atto che  conseguentemente  il  nuovo  testo  di  detto
regolamento  va  a  sostituire  il  testo  di  quello precedentemente
vigente approvato con deliberazione n. 12613  di  data  21  settembre
1992 e emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 22
ottobre 1992 n. 15-68/Leg.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
    Trento, 26 novembre 1993
 
                             BAZZENELLA
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 1978, N.
   27,  COME  MODIFICATA  DALL'ARTICOLO  23 DELLA LEGGE PROVINCIALE 1
   FEBBRAIO 1993, N. 3  E  DA  ULTIMO  DALL'ARTICOLO  8  DELLA  LEGGE
   PROVINCIALE  3  SETTEMBRE 1993, N. 23, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE
   DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DELLE LORO ATTREZZATURE E SPAZI VERDI DA
   PARTE DELLE COMUNITA' PER LE LORO  ATTIVITA'  CULTURALI,  SOCIALI,
   CIVILI E DI TEMPO LIBERO.
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi  della legge
provinciale 7 agosto 1978, n. 27 come modificata dall'art.  23  della
legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e da ultimo dall'art. 8 della
legge  provinciale  3  settembre  1993, n. 23, l'utilizzo da parte di
terzi:
     a)  delle  strutture  scolastiche  non  destinate  ad  attivita'
sportive, sia coperte che  all'aperto,  e  delle  relative  eventuali
attrezzature di proprieta' provinciale;
     b)  delle  palestre  e  degli  impianti sportivi scolastici, sia
coperti che all'aperto, e delle relative  eventuali  attrezzature  di
proprieta' provinciale.
   2.   La  concessione  in  uso  a  terzi  dei  beni  di  proprieta'
provinciale di cui al comma 1  e'  disposta  per  lo  svolgimento  di
attivita'  che  realizzino  la  funzione  della scuola come centro di
promozione  culturale,  sociale  e  civile,  nonche'  per   attivita'
extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.