IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige; Vista la legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 come modificata dall'art. 23 della legge provinciale 1 febbraio 1993 n. 3 e eome modificata da ultimo dall'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23; Visto il testo del regolamento di attuazione approvato con deliberazione n. 12613 di data 21 settembre 1992 ed emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 ottobre 1992 n. 15-68/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16886 del 19 novembre 1993 concernente la modifica del citato regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978 n. 27, emanato con D.P.G.P. 22 ottobre 1992 n. 15-68/Leg.; Decreta: 1. Di approvare il nuovo testo del regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978 n. 27 concernente l'utilizzazione degli edifici scolastici di proprieta' della provincia, delle loro attrezzature e spazi verdi da Parte delle comunita', per le loro attivita' culturali, sociali, civili e di tempo libero come da allegato, parte integrante del presente decreto. 2. Di dare atto che l'art. 16 del regolamento dispone l'abrogazione del testo del regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 approvato con deliberazione n. 12613 di data 21 settembre 1992 e emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 ottobre 1992 n. 15-68/Leg. 3. Di dare atto che conseguentemente il nuovo testo di detto regolamento va a sostituire il testo di quello precedentemente vigente approvato con deliberazione n. 12613 di data 21 settembre 1992 e emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 ottobre 1992 n. 15-68/Leg. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 26 novembre 1993 BAZZENELLA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 1978, N. 27, COME MODIFICATA DALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 FEBBRAIO 1993, N. 3 E DA ULTIMO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 SETTEMBRE 1993, N. 23, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DELLE LORO ATTREZZATURE E SPAZI VERDI DA PARTE DELLE COMUNITA' PER LE LORO ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI, CIVILI E DI TEMPO LIBERO. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 come modificata dall'art. 23 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e da ultimo dall'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, l'utilizzo da parte di terzi: a) delle strutture scolastiche non destinate ad attivita' sportive, sia coperte che all'aperto, e delle relative eventuali attrezzature di proprieta' provinciale; b) delle palestre e degli impianti sportivi scolastici, sia coperti che all'aperto, e delle relative eventuali attrezzature di proprieta' provinciale. 2. La concessione in uso a terzi dei beni di proprieta' provinciale di cui al comma 1 e' disposta per lo svolgimento di attivita' che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonche' per attivita' extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.