Art. 11. Modalita' d'uso delle strutture sportive 1. Salvo casi eccezionali, l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1 lettera b) e' riservato allo svolgimento di attivita' sportive purche' siano conformi alle specifiche destinazioni d'uso delle strutture stesse. 2. L'accesso alle strutture sportive coperte e' consentito alle sole persone che indossino calzature con le suole in gomma idonee per svolgere attivita' ginnico-sportive e da calzare nei locali spogliatoio. 3. E' fatto divieto di introdurre nelle strutture sportive coperte attrezzi incompatibili con la loro destinazione d'uso o il cui utilizzo possa arrecare danni agli impianti. E' fatto altresi' divieto di fumare nelle strutture sportive e di introdurvi o somministrarvi alimenti, ad eccezione di bevande non alcoliche in contenitori infrangibili. 4. I consigli di istituto possono determinare, al fine della loro migliore conservazione e funzionalita', specifiche modalita' di utilizzo delle attrezzature di proprieta' provinciale, di cui siano dotate le sale ginniche, richieste in uso. 5. I periodi di uso per attivita' di insegnamento e per attivita' sportive della' scuola, durante i quali le strutture sportive non sono concedibili in uso a terzi, sono determinati dai competenti organi della scuola. In relazione alle esigenze di utilizzo delle strutture ai fini scolastici inoltre l'orario di uso delle medesime da parte di terzi non puo' eccedere, di norma, le ore 22,30.