Art. 11.
              Modalita' d'uso delle strutture sportive
 
   1.  Salvo  casi  eccezionali,  l'utilizzo  delle  strutture di cui
all'art. 1 lettera b) e'  riservato  allo  svolgimento  di  attivita'
sportive  purche'  siano  conformi alle specifiche destinazioni d'uso
delle strutture stesse.
   2. L'accesso alle strutture sportive coperte  e'  consentito  alle
sole persone che indossino calzature con le suole in gomma idonee per
svolgere   attivita'   ginnico-sportive   e  da  calzare  nei  locali
spogliatoio.
   3. E' fatto divieto di introdurre nelle strutture sportive coperte
attrezzi incompatibili con  la  loro  destinazione  d'uso  o  il  cui
utilizzo  possa  arrecare  danni  agli  impianti.  E'  fatto altresi'
divieto  di  fumare  nelle  strutture  sportive  e  di  introdurvi  o
somministrarvi  alimenti,  ad  eccezione  di bevande non alcoliche in
contenitori infrangibili.
   4. I consigli di istituto possono determinare, al fine della  loro
migliore  conservazione  e  funzionalita',  specifiche  modalita'  di
utilizzo delle attrezzature di proprieta' provinciale, di  cui  siano
dotate le sale ginniche, richieste in uso.
   5.  I periodi di uso per attivita' di insegnamento e per attivita'
sportive della' scuola, durante i quali  le  strutture  sportive  non
sono  concedibili  in  uso  a  terzi, sono determinati dai competenti
organi della scuola. In relazione alle  esigenze  di  utilizzo  delle
strutture  ai  fini scolastici inoltre l'orario di uso delle medesime
da parte di terzi non puo' eccedere, di norma, le ore 22,30.