Art. 12.
                        Rimborso delle spese
               per l'utilizzo delle strutture sportive
 
   1. I richiedenti l'utilizzo delle strutture,  di  cui  all'art.  1
lettera  b),  si  impegnano, all'atto della domanda di concessione in
uso, al  versamento  dei  rimborsi  delle  spese  per  illuminazione,
riscaldamento, pulizia. vigilanza e custodia con le modalita' e nelle
misure  forfettarie stabilite dalla giunta provinciale, fatti salvi i
casi di esenzione di cui al comma 5.
   2.  La  giunta  provinciale  determina  ed  aggiorna   le   misure
forfettarie  orarie  di  rimborso,  in relazione alla categoria delle
strutture ed al tipo di attivita' sportiva programmata (allenamento e
preparazione atletica o manifestazioni agonistiche).
   3. Le misure forfettarie orarie di  rimborso  determinate  possono
essere  altresi'  differenziate dalla giunta provinciale in relazione
alle  diverse  qualifiche  dei  soggetti  richiedenti  nonche'   alla
presenza di pubblico.
   4.  Nel calcolo delle ore di utilizzo le frazioni di ora superiori
ai  30  minuti,  sono  arrotondate  all'intero  per  eccesso;  quelle
inferiori o uguali ai 30 minuti sono arrotondate per difetto.
   5. La concessione e' gratuita nel caso di svolgimento di attivita'
sportive  da  parte  di associazioni sportive degli studenti iscritti
alla scuola concedente e da  parte  di  altre  istituzioni  pubbliche
scolastiche o formative.
   6.  Fanno  parte  del  bilancio  delle istituzioni scolastiche gli
importi introitati dalle stesse a  titolo  di  rimborso  delle  spese
inerenti  l'utilizzo  delle  strutture sportive scolastiche nonche' i
risarcimenti di cui all'art. 7. Detti introiti sono vincolati a spese
per  la  piccola  manutenzione delle strutture sportive scolastiche o
per il mantenimento e l'ampliamento delle relative attrezzature.