Art. 12. Rimborso delle spese per l'utilizzo delle strutture sportive 1. I richiedenti l'utilizzo delle strutture, di cui all'art. 1 lettera b), si impegnano, all'atto della domanda di concessione in uso, al versamento dei rimborsi delle spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia. vigilanza e custodia con le modalita' e nelle misure forfettarie stabilite dalla giunta provinciale, fatti salvi i casi di esenzione di cui al comma 5. 2. La giunta provinciale determina ed aggiorna le misure forfettarie orarie di rimborso, in relazione alla categoria delle strutture ed al tipo di attivita' sportiva programmata (allenamento e preparazione atletica o manifestazioni agonistiche). 3. Le misure forfettarie orarie di rimborso determinate possono essere altresi' differenziate dalla giunta provinciale in relazione alle diverse qualifiche dei soggetti richiedenti nonche' alla presenza di pubblico. 4. Nel calcolo delle ore di utilizzo le frazioni di ora superiori ai 30 minuti, sono arrotondate all'intero per eccesso; quelle inferiori o uguali ai 30 minuti sono arrotondate per difetto. 5. La concessione e' gratuita nel caso di svolgimento di attivita' sportive da parte di associazioni sportive degli studenti iscritti alla scuola concedente e da parte di altre istituzioni pubbliche scolastiche o formative. 6. Fanno parte del bilancio delle istituzioni scolastiche gli importi introitati dalle stesse a titolo di rimborso delle spese inerenti l'utilizzo delle strutture sportive scolastiche nonche' i risarcimenti di cui all'art. 7. Detti introiti sono vincolati a spese per la piccola manutenzione delle strutture sportive scolastiche o per il mantenimento e l'ampliamento delle relative attrezzature.