Art. 13.
                       Strutture di uso comune
 
   1. Nel caso di strutture  scolastiche  di  proprieta'  provinciale
destinate  all'uso comune da parte di piu' istituzioni scolastiche il
servizio istruzione e Assistenza Scolastica indica, ai fini  dell'uso
da parte di terzi, l'istituzione competente per la concessione.
   Nei   casi   di   uso  continuativo  il  preside  dell'istituzione
concedente e' tenuto ad acquisire il parere di tutti i consigli delle
istituzioni scolastiche interessate.