Art. 13. Strutture di uso comune 1. Nel caso di strutture scolastiche di proprieta' provinciale destinate all'uso comune da parte di piu' istituzioni scolastiche il servizio istruzione e Assistenza Scolastica indica, ai fini dell'uso da parte di terzi, l'istituzione competente per la concessione. Nei casi di uso continuativo il preside dell'istituzione concedente e' tenuto ad acquisire il parere di tutti i consigli delle istituzioni scolastiche interessate.