Art. 5.
                  Rilascio delle concessioni d'uso
 
   1. Il preside dell'istituzione scolastica  interessata,  acquisito
il parere del consiglio di istituto e verificata la concedibilita' in
uso  delle  strutture  richieste,  rilascia  le  relative concessioni
d'uso. Il rilascio della concessione pone in capo  al  concessionario
ogni  responsabilita'  in  ordine  alle  persone ed alle cose durante
l'utilizzazione  delle  strutture   scolastiche   e   l'obbligo   del
versamento del rimborso spese salvi i casi di gratuita'.
   2.  La  concessione  per  le richieste d'uso annuale e' rilasciata
entro il 15 ottobre di ogni anno e quella per le richieste d'uso  per
attivita'  occasionali  nel  corso  d'anno  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento della  domanda.  Entro  gli  stessi  termini  il  preside
comunica  agli  interessati  gli  eventuali  motivati  dinieghi delle
richieste d'uso.
   3. Nell'atto di concessione sono  indicati  con  riferimento  alla
destinazione  d'uso ed al tipo di attivita' svolta gli spazi concessi
e sono determinati gli orari di utilizzo dei medesimi.
   4.  La  concessione  puo'  essere  condizionata,  in  relazione  a
particolari  situazioni  logistiche  ed organizzative, al rispetto di
speciali  indicazioni  d'uso.  In  ogni  caso   il   rilascio   della
concessione obbliga il concessionario:
     a)   all'utilizzo   delle   sole  strutture  o  dei  soli  spazi
espressamente concessi;
     b) all'uso corretto delle attrezzature in dotazione  secondo  la
loro destinazione funzionale;
     c)  alla  segnalazione  immediata  al  personale di vigilanza di
eventuali danni riscontrati  o  prodotti  e  di  ogni  impedimento  o
disfunzione  di  strutture,  impianti  ed  attrezzature  che  possono
causare pericolo o disagio;
     d) al rigoroso rispetto degli  orari  fissati  per  l'uso  delle
strutture e dei locali accessori;
     e)  alla  comunicazione  al  preside, almeno 24 ore prima e ogni
qual  volta  si  verifichi,  del  previsto  mancato  utilizzo   della
struttura;
     f) nel caso di attivita' sportive, alla sottoscrizione, da parte
del responsabile delle stesse, del registro delle presenze.
   5.  Non  sono concedibili in uso le strutture e le attrezzature di
proprieta'   provinciale   adibite   ad   attivita'   direttive    ed
amministrative delle istituzioni scolastiche.
   6.  La  durata  delle concessioni d'uso non puo' eccedere i dodici
mesi.