Art. 5. Rilascio delle concessioni d'uso 1. Il preside dell'istituzione scolastica interessata, acquisito il parere del consiglio di istituto e verificata la concedibilita' in uso delle strutture richieste, rilascia le relative concessioni d'uso. Il rilascio della concessione pone in capo al concessionario ogni responsabilita' in ordine alle persone ed alle cose durante l'utilizzazione delle strutture scolastiche e l'obbligo del versamento del rimborso spese salvi i casi di gratuita'. 2. La concessione per le richieste d'uso annuale e' rilasciata entro il 15 ottobre di ogni anno e quella per le richieste d'uso per attivita' occasionali nel corso d'anno entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. Entro gli stessi termini il preside comunica agli interessati gli eventuali motivati dinieghi delle richieste d'uso. 3. Nell'atto di concessione sono indicati con riferimento alla destinazione d'uso ed al tipo di attivita' svolta gli spazi concessi e sono determinati gli orari di utilizzo dei medesimi. 4. La concessione puo' essere condizionata, in relazione a particolari situazioni logistiche ed organizzative, al rispetto di speciali indicazioni d'uso. In ogni caso il rilascio della concessione obbliga il concessionario: a) all'utilizzo delle sole strutture o dei soli spazi espressamente concessi; b) all'uso corretto delle attrezzature in dotazione secondo la loro destinazione funzionale; c) alla segnalazione immediata al personale di vigilanza di eventuali danni riscontrati o prodotti e di ogni impedimento o disfunzione di strutture, impianti ed attrezzature che possono causare pericolo o disagio; d) al rigoroso rispetto degli orari fissati per l'uso delle strutture e dei locali accessori; e) alla comunicazione al preside, almeno 24 ore prima e ogni qual volta si verifichi, del previsto mancato utilizzo della struttura; f) nel caso di attivita' sportive, alla sottoscrizione, da parte del responsabile delle stesse, del registro delle presenze. 5. Non sono concedibili in uso le strutture e le attrezzature di proprieta' provinciale adibite ad attivita' direttive ed amministrative delle istituzioni scolastiche. 6. La durata delle concessioni d'uso non puo' eccedere i dodici mesi.