Art. 6.
                Decadenza e revoca della concessione
 
   1. Ogni e qualsiasi concessione d'uso decade  di  diritto  decorsi
dodici mesi dalla data del suo rilascio.
   2.  Il  mancato  versamento,  ove  previsto,  del  rimborso  spese
comporta, previa diffida  del  preside  a  pagare  entro  un  termine
prefissato, la decadenza di diritto dalla concessione.
   3.  L'eventuale  revoca  della concessione e' disposta dal preside
dell'istituzione  scolastica  interessata,  anche  su  proposta   del
consiglio  d'istituto,  previa  diffida al concessionario - trasmessa
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito
indicato nella domanda - a cessare immediatamente  dai  comportamenti
in  violazione  di  norme  di legge, del presente regolamento o delle
indicazioni d'uso impartite.
   4. La decadenza o la  revoca  della  concessione  non  esonera  il
concessionario   dalla  responsabilita'  civile  e  patrimoniale  per
eventuali danni occorsi a persone o cose.
   5. I concessionari che non provvedono al  risarcimento  dei  danni
prodotti  alle  strutture  ed  ai  relativi  arredi  ed  attrezzature
mediante  il  versamento  dell'importo   secondo   quanto   stabilito
dall'art. 7 comma 4 cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di
qualsiasi  struttura  concessa  o  concedibile  in  uso  ai sensi del
presente regolamento.