Art. 6. Decadenza e revoca della concessione 1. Ogni e qualsiasi concessione d'uso decade di diritto decorsi dodici mesi dalla data del suo rilascio. 2. Il mancato versamento, ove previsto, del rimborso spese comporta, previa diffida del preside a pagare entro un termine prefissato, la decadenza di diritto dalla concessione. 3. L'eventuale revoca della concessione e' disposta dal preside dell'istituzione scolastica interessata, anche su proposta del consiglio d'istituto, previa diffida al concessionario - trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito indicato nella domanda - a cessare immediatamente dai comportamenti in violazione di norme di legge, del presente regolamento o delle indicazioni d'uso impartite. 4. La decadenza o la revoca della concessione non esonera il concessionario dalla responsabilita' civile e patrimoniale per eventuali danni occorsi a persone o cose. 5. I concessionari che non provvedono al risarcimento dei danni prodotti alle strutture ed ai relativi arredi ed attrezzature mediante il versamento dell'importo secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 4 cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi struttura concessa o concedibile in uso ai sensi del presente regolamento.