Art. 9.
                        Rimborso delle spese
             per l'utilizzo delle strutture non sportive
 
   1.  I  richiedenti  l'utilizzo  delle  strutture di cui all'art. 1
lettera a) si impegnano, all'atto della  domanda  di  concessione  in
uso,  al  versamento  dei  rimborsi  delle  spese  per illuminazione,
riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia con le modalita' e nelle
misure forfettarie stabilite dalla giunta provinciale, fatti salvi  i
casi di esenzione di cui al comma 5.
   2.   La   giunta  provinciale  determina  ed  aggiorna  le  misure
forfettarie orarie di rimborso, in relazione  al  tipo  di  strutture
concesse  in uso (spazi aperti, locali e sale con piu' di cento posti
a sedere) e al tipo di attivita' programmata (attivita'  concorsuali,
formativo-culturali  o  altre  attivita'). Nel caso di concessione in
uso continuativo di  locali  scolastici  a  terzi  per  attivita'  di
promozione   educativa,   culturale   sociale   e  civile  la  giunta
provinciale determina  ed  aggiorna  misure  forfettarie  mensili  di
rimborso delle spese.
   3.  Le  misure  forfettarie  orarie  di  rimborso  possono  essere
altresi' differenziate dalla giunta provinciale in relazione alle di-
verse qualifiche dei soggetti richiedenti, all'eventuale  concessione
in  uso,  contestualmente alle strutture, di attrezzature didattiche,
nonche' alla presenza di pubblico.
   4. Nel calcolo delle ore di utilizzo le frazioni di ora  superiori
ai   30  minuti  sono  arrotondate  all'intero  per  eccesso;  quelle
inferiori o uguali ai 30 minuti sono arrotondate per difetto.
   5. La concessione in uso delle strutture  scolastiche  di  cui  al
presente  articolo  e'  gratuita  nel caso di svolgimento di corsi di
formazione e aggiornamento del personale  insegnante  statale  e  del
personale  dipendente  provinciale  nonche'  per  l'effettuazione  di
attivita'  concorsuali  da  parte  dei  servizi  provinciali,   della
sovrintendenza scolastica e dell'I.P.R.A.S.E. E' altresi' gratuita la
concessione  in  uso  di  locali  scolastici  alle associazioni degli
studenti iscritti alla scuola concedente.
   6. Fanno parte del  bilancio  delle  istituzioni  scolastiche  gli
importi  introitati  dalle  stesse  a  titolo di rimborso delle spese
inerenti l'utilizzo delle strutture scolastiche nonche' gli eventuali
risarcimenti di cui all'art. 7.
 
                              Capo III.
                        NORME PER L'UTILIZZO
                DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE SPORTIVE