Art. 9. Rimborso delle spese per l'utilizzo delle strutture non sportive 1. I richiedenti l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1 lettera a) si impegnano, all'atto della domanda di concessione in uso, al versamento dei rimborsi delle spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia con le modalita' e nelle misure forfettarie stabilite dalla giunta provinciale, fatti salvi i casi di esenzione di cui al comma 5. 2. La giunta provinciale determina ed aggiorna le misure forfettarie orarie di rimborso, in relazione al tipo di strutture concesse in uso (spazi aperti, locali e sale con piu' di cento posti a sedere) e al tipo di attivita' programmata (attivita' concorsuali, formativo-culturali o altre attivita'). Nel caso di concessione in uso continuativo di locali scolastici a terzi per attivita' di promozione educativa, culturale sociale e civile la giunta provinciale determina ed aggiorna misure forfettarie mensili di rimborso delle spese. 3. Le misure forfettarie orarie di rimborso possono essere altresi' differenziate dalla giunta provinciale in relazione alle di- verse qualifiche dei soggetti richiedenti, all'eventuale concessione in uso, contestualmente alle strutture, di attrezzature didattiche, nonche' alla presenza di pubblico. 4. Nel calcolo delle ore di utilizzo le frazioni di ora superiori ai 30 minuti sono arrotondate all'intero per eccesso; quelle inferiori o uguali ai 30 minuti sono arrotondate per difetto. 5. La concessione in uso delle strutture scolastiche di cui al presente articolo e' gratuita nel caso di svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento del personale insegnante statale e del personale dipendente provinciale nonche' per l'effettuazione di attivita' concorsuali da parte dei servizi provinciali, della sovrintendenza scolastica e dell'I.P.R.A.S.E. E' altresi' gratuita la concessione in uso di locali scolastici alle associazioni degli studenti iscritti alla scuola concedente. 6. Fanno parte del bilancio delle istituzioni scolastiche gli importi introitati dalle stesse a titolo di rimborso delle spese inerenti l'utilizzo delle strutture scolastiche nonche' gli eventuali risarcimenti di cui all'art. 7. Capo III. NORME PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE SPORTIVE