Art. 2.
 
   1. Per le finalita' di cui all'art. 1, e' istituito,  nello  stato
di  previsione  della  spesa del bilancio regionale 1994 il cap. 9010
denominato: "Contributo a favore dell'amministrazione provinciale  di
Perugia   per   la  manutenzione  straordinaria  della  strada  Todi-
Bastardo".
   2.  All'onere  relativo  all'anno  1994  si  fa  fronte  con  pari
disponibilita'  del fondo globale iscritto nel cap. 6120 del bilancio
1993, elenco 2, numero d'ordine  5  allegato  a  detto  bilancio.  La
disponibilita'  relativa  all'anno  1993 e' iscritta nella competenza
1994 in attuazione all'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n. 23.
   3. All'onere relativo agli anni 1995  e  1996  si  fa  fronte  con
corrispondente  riduzione  dello stanziamento del cap. 8995/voce 4010
dello stato di previsione della spesa, prog. plur. 8032032.
   4.  La  Giunta  regionale,  a  norma  dell'art. 28, comma 2, della
richiamata  legge  regionale  di  contabilita',  e'  autorizzata   ad
apportare  le  conseguenti  variazioni al bilancio di competenza e di
cassa dell'esercizio 1994.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 29 marzo 1994
 
                              CARNIERI