Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1994 il cap. 9010 denominato: "Contributo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia per la manutenzione straordinaria della strada Todi- Bastardo". 2. All'onere relativo all'anno 1994 si fa fronte con pari disponibilita' del fondo globale iscritto nel cap. 6120 del bilancio 1993, elenco 2, numero d'ordine 5 allegato a detto bilancio. La disponibilita' relativa all'anno 1993 e' iscritta nella competenza 1994 in attuazione all'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23. 3. All'onere relativo agli anni 1995 e 1996 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 8995/voce 4010 dello stato di previsione della spesa, prog. plur. 8032032. 4. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della richiamata legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1994. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 29 marzo 1994 CARNIERI