Art. 10. Programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di piccoli comuni 1. La Giunta regionale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni con eventuale istituzione di municipi, previo parere degli enti locali interessati. 2. Tale programma indica le ipotesi di modifica territoriale, di fusione dei piccoli comuni, di istituzione di unioni intercomunali, prevedendo le relative delimitazioni territoriali e specificando i tempi di attuazione. 3. Al fine di consentire l'espressione del parere di cui al comma 1 ai comuni, alle province e alle comunita' montane interessate alla elaborazione del programma, la Giunta regionale provvede a far pubblicare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella parte seconda del Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso - contenente l'indicazione delle linee di orientamento, dei tempi di attuazione e dei provvedimenti di natura finanziaria - con invito a far pervenire proposte ed osservazioni. Queste possono anche riferirsi ad esigenze territoriali con particolare riguardo alle situazioni in cui l'attuale dimensione comunale non consente la presenza di apparati amministrativi adeguati. 4. Le proposte ed osservazioni formulate dagli enti locali interessati devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3. 5. Il programma di cui al presente articolo viene approvato dal Consiglio regionale e aggiornato ogni cinque anni. 6. La Giunta regionale presenta, entro i tre mesi successivi, i disegni di legge conseguenti all'approvazione del programma.