Art. 10.
             Programma di modifica delle circoscrizioni
               comunali e di fusione di piccoli comuni
 
   1. La Giunta regionale provvede, entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  ad adottare un programma di modifica
delle circoscrizioni comunali e di fusione  dei  piccoli  comuni  con
eventuale  istituzione  di  municipi, previo parere degli enti locali
interessati.
   2.  Tale  programma indica le ipotesi di modifica territoriale, di
fusione dei piccoli comuni, di istituzione di  unioni  intercomunali,
prevedendo  le  relative  delimitazioni territoriali e specificando i
tempi di attuazione.
   3. Al fine di consentire l'espressione del parere di cui al  comma
1  ai comuni, alle province e alle comunita' montane interessate alla
elaborazione del  programma,  la  Giunta  regionale  provvede  a  far
pubblicare,  entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, nella parte seconda del  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  apposito  avviso  -  contenente l'indicazione delle linee di
orientamento, dei tempi di attuazione e dei provvedimenti  di  natura
finanziaria  -  con  invito a far pervenire proposte ed osservazioni.
Queste  possono  anche  riferirsi  ad   esigenze   territoriali   con
particolare  riguardo  alle  situazioni  in  cui l'attuale dimensione
comunale  non  consente  la  presenza  di   apparati   amministrativi
adeguati.
   4.  Le  proposte  ed  osservazioni  formulate  dagli  enti  locali
interessati   devono   pervenire   entro   sessanta   giorni    dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3.
   5.  Il  programma  di cui al presente articolo viene approvato dal
Consiglio regionale e aggiornato ogni cinque anni.
   6. La Giunta regionale presenta, entro i tre  mesi  successivi,  i
disegni di legge conseguenti all'approvazione del programma.