Art. 11. Criteri per la predisposizione del programma 1. Il programma di cui all'art. 10 e' predisposto sulla base dei presupposti indicati dall'art. 5 e tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: a) in caso di istituzione di un nuovo comune secondo le modalita' di cui alla lettera b), dell'articolo 8 occorre: 1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e che la sua costituzione non comporti che altri comuni scendano al di sotto di tale limite; 2) che il nuovo comune presenti disponibilita' di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi; 3) che sussista una obiettiva separazione, il rapporto alla situazione dei luoghi ed alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e quelli originari. b) nei casi di fusione di due o piu' comuni contermini e nei casi di modificazione delle circoscrizioni comunali previsti dall'art. 9, occorre valutare: 1) le condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi; 2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali; 3) l'esigenza di realizzare una piu' adeguata ed economica organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilita', avuto anche riguardo ai piani ed ai programmi regionali; 4) l'esigenza di conseguire una piu' efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati; 5) l'esigenza di assicurare una migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo; 6) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riguardo ad unioni di comuni, a comunita' montane, ad unita' sanitarie locali, ad autorita' di bacino e a gestioni associ- ate di servizi. 2. Il programma indica i criteri generali relativi alle modalita' di erogazione, di utilizzazione e di riparto dei contributi di cui agli articoli 12 e 17.