Art. 11.
            Criteri per la predisposizione del programma
 
   1.  Il  programma di cui all'art. 10 e' predisposto sulla base dei
presupposti indicati dall'art. 5 e tenendo conto, in particolare, dei
seguenti criteri:
     a) in  caso  di  istituzione  di  un  nuovo  comune  secondo  le
modalita' di cui alla lettera b), dell'articolo 8 occorre:
     1)  che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000
abitanti e che la sua costituzione  non  comporti  che  altri  comuni
scendano al di sotto di tale limite;
     2)   che  il  nuovo  comune  presenti  disponibilita'  di  mezzi
finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio  delle
proprie  funzioni  istituzionali  e all'organizzazione e gestione dei
pubblici servizi;
     3) che sussista una  obiettiva  separazione,  il  rapporto  alla
situazione  dei luoghi ed alle tradizioni locali, tra il nuovo comune
e quelli originari.
     b) nei casi di fusione di due o piu'  comuni  contermini  e  nei
casi   di   modificazione   delle  circoscrizioni  comunali  previsti
dall'art. 9, occorre valutare:
     1) le condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei
luoghi;
     2) l'esistenza di rapporti di  stretta  integrazione  in  ordine
alle attivita' economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e
alle relazioni culturali;
     3)  l'esigenza  di  realizzare  una  piu'  adeguata ed economica
organizzazione  e  distribuzione  territoriale   dei   servizi,   con
particolare  riferimento al sistema dei trasporti e della viabilita',
avuto anche riguardo ai piani ed ai programmi regionali;
     4) l'esigenza di conseguire una piu' efficace  razionalizzazione
degli  strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una
qualificazione degli abitati;
     5) l'esigenza di assicurare  una  migliore  realizzazione  degli
obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo;
     6)   l'esistenza   di  forme  di  collaborazione  in  atto,  con
particolare riguardo ad unioni di comuni,  a  comunita'  montane,  ad
unita'  sanitarie locali, ad autorita' di bacino e a gestioni associ-
ate di servizi.
   2. Il programma indica i criteri generali relativi alle  modalita'
di  erogazione,  di  utilizzazione e di riparto dei contributi di cui
agli articoli 12 e 17.