Art. 12. Contributi straordinari per la fusione di comuni 1. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche con comuni aventi popolazione superiore, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo straordinario per un ammontare non inferiore a L. 250.000.000 nonche', per i dieci anni successivi alla fusione stessa, contributi annuali, riferiti alla popolazione di ognuno dei comuni inferiori a 5.000 abitanti, nelle misure di: a) 20.000 lire per abitante, fino a 1.000 abitanti; b) 15.000 lire per abitante, per abitanti oltre 1.000 e fino a 2.000; c) 8.000 lire per abitante, per abitanti oltre 2.000 fino a 5.000. 2. La legge regionale di fusione, sulla base dei criteri di cui all'art. 11 comma 2 della presente legge e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 ultimo comma della legge n. 142/1990, stabilisce le modalita' di erogazione, utilizzo e riparto dei contributi previsti dal comma 1. 3. Tale legge puo' stabilire che la fusione costituisca titolo di priorita' ai fini del riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore.