Art. 12.
          Contributi straordinari per la fusione di comuni
 
   1. Al fine di favorire il  miglioramento  delle  strutture  e  dei
servizi  attraverso  la fusione di comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, anche con comuni  aventi  popolazione  superiore,  la
Regione  eroga  al  comune  risultante  dalla  fusione  un contributo
straordinario  per  un  ammontare  non  inferiore  a  L.  250.000.000
nonche',  per i dieci anni successivi alla fusione stessa, contributi
annuali, riferiti alla popolazione di ognuno dei comuni  inferiori  a
5.000 abitanti, nelle misure di:
     a) 20.000 lire per abitante, fino a 1.000 abitanti;
     b)  15.000  lire per abitante, per abitanti oltre 1.000 e fino a
2.000;
     c) 8.000 lire per abitante, per  abitanti  oltre  2.000  fino  a
5.000.
   2.  La  legge  regionale di fusione, sulla base dei criteri di cui
all'art. 11 comma 2 della presente legge e nel rispetto  dei  criteri
di  cui  all'art. 11 ultimo comma della legge n. 142/1990, stabilisce
le  modalita'  di  erogazione,  utilizzo  e  riparto  dei  contributi
previsti dal comma 1.
   3.  Tale legge puo' stabilire che la fusione costituisca titolo di
priorita' ai fini del riparto dei finanziamenti  regionali  derivanti
da leggi di settore.