Art. 13. Istituzione di municipi 1. Nel easo di fusione di due o piu' comuni contigui la legge regionale istitutiva del nuovo comune puo' disporre che nel territorio dei comuni fusi siano istituiti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 142/1990 e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, municipi, con il compito di gestire i servizi di base, nonche' le altre funzioni eventualmente delegate dal comune. 2. I comuni originari sono comunque eretti a sede di municipio conservando la denominazione in atto ed eventuali altri municipi possono essere istituiti per scorporo dal loro territorio. 3. Le istituzioni di municipi devono essere previste nel programma di cui all'art. 10.