Art. 13.
                       Istituzione di municipi
 
   1.  Nel  easo  di  fusione  di due o piu' comuni contigui la legge
regionale  istitutiva  del  nuovo  comune  puo'  disporre   che   nel
territorio  dei  comuni  fusi  siano istituiti, ai sensi dell'art. 12
della legge n. 142/1990 e con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, municipi, con il compito di gestire i servizi  di
base, nonche' le altre funzioni eventualmente delegate dal comune.
   2.  I  comuni  originari  sono comunque eretti a sede di municipio
conservando la denominazione in  atto  ed  eventuali  altri  municipi
possono essere istituiti per scorporo dal loro territorio.
   3. Le istituzioni di municipi devono essere previste nel programma
di cui all'art. 10.